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Informazioni relative al bando
Progetto:
GPP_Piano della conoscenza - Linea 3 - Condizionamento, digitalizzazione e catalogazione archivi fotografici e cartacei
Data pubblicazione del bando:
Lunedì, Aprile 13, 2015
RUP:
Andrea Garelli
Protocollo determina:
78
CIG:
6169305F86
Modalità di esecuzione:
Procedura aperta
Criterio:
Offerta più bassa ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.s. mm. ii.
Offerte***
id | Data ricezione | Percentuale ribasso | Offerente | Vincitrice |
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203943 | 2015-07-30 | 58,54 | Space S.p.A. |
204626 | 2015-07-30 | 51,90 | Co.pa.t. | |
204658 | 2015-07-30 | 34,86 | Data Management | |
204660 | 2015-07-30 | 53,00 | Consorzio Stabile Glossa | |
204669 | 2015-07-30 | 27,30 | Premio | |
204671 | 2015-07-30 | 51,79 | Scanshare |
** Quando il criterio di aggiudicazione è 'offerta economicamente più vantaggiosa' la commissione valuta l'offerta tecnica oltre all'offerta economica. La ditta aggiudicatrice, pertanto, non sarà necessariamente quella che ha presentato l'offerta economica più bassa, ma quella che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo le proporzioni indicate nel bando
*** Non sempre l'offerta con la percentuale di ribasso più alta è l'offerta vincente: infatti, ai sensi dell'art. 88, co. 7, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), la stazione appaltante deve sottoporre a verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse, al fine di individuare la "migliore offerta non anomala".
Lo scopo di tale verifica è di evitare che offerte con percentuale di ribasso "troppo elevate", ancorché apparentemente più convenienti sotto il profilo economico, espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente scadente ovvero in violazione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro o degli obblighi contributivi.
La verifica viene effettuata fissando preliminarmente un benchmark, c.d. "soglia di anomalia", ottenuta in esecuzione dell'art. 86, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, che differenzia la procedura di calcolo a seconda del criterio di aggiudicazione: quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Superata tale soglia occorre instaurare un procedimento - in contraddittorio con l'offerente - per valutare la congruità dell'offerta: solo all'esito del contraddittorio, l'offerente potrà essere escluso. Tale procedimento è posto a garanzia dell'operatore economico che ha proposto l'offerta risultata "anomala", il quale avrà l'onere di giustificarne i presupposti economici.
Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque (articolo 86, comma 4, del Codice).
Inoltre, per gli appalti di lavori di importo inferiore o pari ad 1 milione di euro e per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore o pari a 100.000,00 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, è possibile prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale ossia senza contraddittorio. Per ragioni connesse ad una maggiore velocizzazione delle procedure di gara e fino al 31 dicembre 2015, l'art. 253, comma 20-bis, del Codice degli appalti, ha previsto per le Stazioni Appaltanti la facoltà di poter estendere l'utilizzo del criterio dell'esclusione automatica alle procedure entro la soglia comunitaria di € 5.186.000,00 per gli appalti di lavori ed € 134.000,00 per gli appalti di servizi o forniture. Non si procede all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a dieci.
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Informazioni relative all’esecuzione
Spesa sostenuta: €1.084.992,27;
budget complessivo disponibile da Q.E. post gara:1.114.457,21€;
* L'importo del campo Spesa sostenuta è in aggiornamento sino al completo pagamento degli importi contrattuali, nonché in relazione alle eventuali spese afferenti alle somme a disposizione dell'amministrazione.